(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche; Visto altresi' il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalita' per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale; Vista la deliberazione della giunta regionale di data 11 giugno 2004, n. 1509, con la quale e' stato approvato il regolamento «Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329»; Visto il proprio decreto di data 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., attuativo della suddetta deliberazione; Vista la deliberazione della giunta regionale di data 12 dicembre 2005, n. 3231, con la quale, ritenuto opportuno di provvedere alla sostituzione della scheda tecnica allegata al suddetto regolamento, sono state approvate le modifiche al regolamento stesso in conformita' al testo allegato al medesimo provvedimento giuntale; Visto il proprio decreto di data 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., attuativo di detta deliberazione; Vista la deliberazione della giunta regionale di data 21 luglio 2006, n. 1697, con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Regione 0205/Pres./2004 concretizzantisi nella sostituzione dell'articolo 2 e della scheda tecnica allegata; Visto il proprio decreto di data 9 agosto 2006, n. 0244/Pres., attuativo di detta deliberazione; Considerato che il decreto del Presidente dalla Regione 0205/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (CE) 69/2001, limitatamente al codice ATECO 24.70 «fibre sintetiche», e aiuti in esenzione, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001; Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Regione n. 0205/Pres./2004 prevede, agli allegati A e B, l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001 il quale, in virtu' della citata modifica intervenuta con regolamento (CE) 1857/2006, consente la concessione di contributi a settori di attivita' precedentemente esclusi; Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Regione n. 0205/Pres./2004 prevede, agli allegati A e B, limitatamente al codice ATECO 24.70 «fibre sintetiche», l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001, il quale non e' piu' in vigore dal 1 gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati; Vista la necessita' di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista: 1) dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006; 2) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006; 3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 368 del 23 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» emanato con decreto del Presidente dalla Regione 23 giugno 2004 n. 0205/Pres., al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Rilevato che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2007, e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; Tenuto conto che l'adeguamento dei regimi esistenti deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno; Ravvisata l'opportunita', per adeguare le modalita' di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo locale, di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative sostituendo gli allegati A e B del regolamento attualmente in vigore; Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1387; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY